lunedì 10 giugno 2013

Riforma del condominio: l'impianto di videosorveglianza

Ci sono vari modi per tutelarsi dagli imprevisti. Questo è in genere il campo di servizi offerti dalle assicurazioni, ma entrando nel merito del testo della riforma del condominio che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, ci vogliamo soffermare su un altro modo di tutelarsi, ovvero la possibilità di installare in ogni condominio un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni. Art.1122 - ter. – (impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136". La situazione ante riforma, in materia di videosorveglianza condominiale, presenta, in primis, un vuoto normativo che ha generato in questi anni una fitta serie di sentenze emesse dai tribunali di mezza Italia: nella maggior parte dei casi, nelle aule italiane, si sono dibattute problematiche relative al numero di condomini necessari per approvare l'installazione delle telecamere di sicurezza, ma anche se fosse necessario il parere dei conduttori oltre a quello dei proprietari di appartamento. Altro tema caldo, ovviamente, è stato quello della tutela della privacy, un campo molto vasto e controverso, di difficile risoluzione. In ogni caso, lungi dal voler assolvere in maniera esaustiva la situazione giuridica precedente alla riforma, ci soffermeremo, nelle prossime righe, solo su alcuni aspetti fondamentali dell' Articolo 1122 – ter. La maggioranza. L'art 1122 – ter. in materia di maggioranza, rimanda direttamente al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile che prevede le seguenti disposizioni: in prima convocazione, per l'approvazione di una delibera ci vuole il quorum di 2/3 del valore della maggioranza per teste, e voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione, è sufficiente invece, la maggioranza degli intervenuti in assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell' edificio. Cosa accade dopo l'avvenuta approvazione, nel nostro caso, dei lavori per l'installazione delle sistema di videosorveglianza? Scattano immediatamente tutte le precauzioni previste dal provvedimento generale del Garante della privacy. informare le persone in transito della presenza delle telecamere con appositi cartelli ben in vista informare le persone in transito con specifici cartelli, se l'impianto di videosorveglianza è collegato alle forze dell'ordine Per quanto tempo possono essere conservate le immagini riprese? Salvo diverse disposizioni (per es. indagini in corso), i video possono essere archiviati fino ad un massimo di 24 ore. Nel concludere, ricordiamo che la videosorveglianza condominiale non deve essere confusa con la videosorveglianza per scopi personali, che si caratterizza in maniera sostanzialmente diversa dalla prima: in sintesi, in quest'ultimo caso, l'angolo della visuale delle riprese deve esser limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo sempre le parti comuni. http://assicurazioni.supermoney.eu/news/2013/06/riforma-del-condominio-l-impianto-di-videosorveglianza-0018975.html#