mercoledì 15 maggio 2013

Tabelle millesimali: si modificano senza l'unanimità dei consensi

L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle spese, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile.(Cassazione S.U. n. 18477/2010) Le tabelle, infatti, sono allegate al regolamento condominiale (art. 68 dd. Aa.c.c.) il quale viene approvato dall'assemblea a maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. (art. 1138 c.c.). Ne consegue che anche le tabelle devono essere approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio. Questo principio è stato di recente applicato dalla suprema corte (sent. n. 11387 depositata il 13 maggio 2013) che ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un condominio contro la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità di una delibera condominiale nella parte in cui erano state modificate le quote millesimali già attribuite, per come risultanti dalle tabelle allegate al regolamento condominiale perché detta delibera modificava dei criteri legali/convenzionali relativi alla ripartizione delle spese, sulla base del voto reso dall'assemblea a maggioranza e non ad unanimità dei condomini. I giudici di legittimità, contrariamente, hanno applicato l'orientamento delle sezioni Unite precisando tra l'altro, che questa modalità di approvazione non comporta alcun inconveniente nei confronti dei condomini, in quanto, nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere la revisione ex articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E' bene ricordare che nella legge di riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012 n. 220, in vigore dal prossimo 18 giugno) ha recepito in parte questo indirizzo stabilendo che, in linea di principio, i millesimi espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati all'unanimità (art. 69, 1° co. dd.aa.c.c.). Tuttavia possono essere modificati o rettificati anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza di cui all'art. 1136,2°co c.c., quando risulta che sono conseguenza di un errore o quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio (in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari) è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13556.asp