martedì 7 maggio 2013

Condominio: Decreto ingiuntivo senza messa in mora

La mancata messa in mora del condomino inadempiente non preclude all'amministratore la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo. È questo il principio applicato dalla Cassazione che, con la sentenza 9181 del 16 aprile scorso, ha affrontato il caso di una coppia di condomini morosi per il pagamento delle spese condominiali, che si opposero al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti sostenendo l'improcedibilità dell'azione moratoria, perché, contrariamente a quanto espressamente previsto dal regolamento di condominio, l'amministratore non li aveva preventivamente messi in mora. Il giudice di pace respinse l'opposizione, ritenendo che la preventiva comunicazione di messa in mora, prevista dalla norma regolamentare, non costituisce una condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione e confermò la legittimità del decreto ingiuntivo. I condomini proposero allora ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione di primo grado. In particolare, hanno ritenuto che la norma regolamentare (che tale rimane anche se contenuta in un regolamento di natura contrattuale) che prevede l'obbligo, per l'amministratore, di contestare formalmente la morosità prima di iniziare la procedura monitoria, non vieta all'amministratore di agire in via moratoria senza la previa messa in mora; piuttosto, si limita a fissare una regola di condotta, dalla cui violazione potrebbe, al più, discendere una responsabilità da inesatto adempimento nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore ai singoli condomini. L'articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile dispone che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione». E lo può fare, in base alla modifica introdotta dalla riforma del condominio (legge 220/2012), in vigore dal 18 giugno, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Quindi, questa norma non richiede che l'ingiunzione di pagamento sia preceduta da una diffida stragiudiziale. Né il nuovo articolo 1129 del Codice civile – che impone all'amministratore di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è compreso – fa supporre l'obbligo di questo adempimento formale. Del resto, l'articolo 1219 del Codice civile precisa che la costituzione in mora non è necessaria quando, scaduto il termine del pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (in questo caso, presso l'amministratore). http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-06/decreto-ingiuntivo-senza-messa-064641.shtml?uuid=AbNz9MtH&fromSearch